Emergenza Coronavirus: provvedimenti del “decreto Cura Italia” a favore delle disabilità

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è intervenuto anche in materia di disabilità.

Di seguito, pur in attesa dei necessari provvedimenti applicativi, riporto una sintesi delle norme di maggior interesse.

  • Art. 23: Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19.

La norma prevede l’introduzione, per il 2020, di una nuova formula di congedo parentale per i genitori della durata di 15 giorni retribuiti al 50% (anziché al 30% come previsto dalle altre ipotesi normative di congedo parentale).

Tale congedo, riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori di figli sino all’età di 12 anni, è esteso anche ai genitori di persone con disabilità grave a prescindere dall’età, che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. In alternativa a tale prestazione, i genitori lavoratori possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia.

  • Art. 24: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La norma prevede che “il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.”.

In base alle precisazioni dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è stato chiarito che “i giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020 per:

– I lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);

– I lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese). Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre.”.

Nel presentare la richiesta si suggerisce di indicare: “articolo 24, comma 1, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”.

  • Art. 26: Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.

La norma prevede che “Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.”. Questo significa che in quei casi in cui una persona venga isolata presso il proprio domicilio per essere stata a contatto di soggetti contagiati da CODIV-19 e, pertanto, non possa lavorare pur non essendo tecnicamente in malattia, viene invece considerata come se lo fosse e, pertanto, retribuita. Inoltre, questo periodo non viene computato ai fini del comporto, cioè il periodo di assenze per malattia trascorso il quale non si ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Status analogo alla malattia viene riconosciuto fino al 30 aprile p.v. anche ai lavoratori pubblici e privati con disabilità grave ex articolo 3, comma 3, L. 104/92, che durante tale periodo vengono considerati come se fossero in ricovero ospedaliero. Il secondo comma dell’art. 26 dispone infatti che “Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.”.
Per usufruirne occorre un certificato di malattia nel medico curante, recante gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva.

  • Art. 39: Disposizioni in materia di lavoro agile.

Il c.d. “lavoro agile”, o “smart working” è il lavoro flessibile sotto il profilo del tempo e del luogo della sua esecuzione e che, pertanto, si può svolgere anche da casa.

La norma prevede che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/92, oppure i lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità gravi, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile “a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.

  • Art. 47: Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare.


La norma prevede la chiusura dei centri diurni (centri semiresidenziali) per disabili fino al 3 aprile p.v..


Precisa l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità che “per contrastare e contenere il diffondersi del virus e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale in questo tipo di strutture, saranno chiusi – fino al 3 aprile – i Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, a prescindere da come siano denominati dalle normative regionali. Sono esclusi, su decisione delle ASL e d’accordo con i gestori, i Centri in cui vengono effettuate prestazioni sanitarie indifferibili a condizione che si possa garantire il rispetto delle previste misure di contenimento del virus.”.

Ciò significa che sono praticamente chiusi tutti tranne i centri di riabilitazione estensiva ambulatoriali e simili.

Il comma 1 prosegue precisando che “l’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.”.


  • Art. 48: Prestazioni individuali domiciliari.


La norma prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e “durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.”.

In pratica, a discrezione delle amministrazioni interessate e tenuto conto della disponibilità di personale, possono essere attivate prestazioni domiciliari a favore di persone anziane o con disabilità.

La norma prosegue precisando che “tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.”.

19 marzo 2020

Avv. Stefano Franchi

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi