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Emergenza Coronavirus: istruzioni per la presentazione all’INPS della domanda di indennità di 600 euro
Proseguendo gli aggiornamenti relativi alla richiesta dell’indennità di € 600,00 per il mese di marzo 2020 prevista dal DL 18/2020 c.d. “Cura Italia”, mentre nella e-mail di ieri ci siamo occupati dei professionisti iscritti alle casse private, oggi riporto di seguito un’altra comunicazione del Dott. Stefano Monducci che spiega questa volta in che modo possono presentare la richiesta alcune categorie di lavoratori, sia autonomi che subordinati, le cui posizioni contributive sono gestite dall’INPS.
«In base alla recente circolare n. 49 dell’INPS pubblicata questa mattina, per poter presentare la domanda di indennità di euro 600 si fa presente quanto segue:
“I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS (ai commercialisti pertanto non è stata data la possibilità di effettuare in modo massivo tale procedura per i propri clienti).
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
– PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio INPS n. 1381/2020).”
Nel caso qualche cliente, nonostante le precedenti mail informative, fosse ancora sprovvisto di PIN INPS, per richiederlo con le modalità semplificate è necessario andare al link: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
“In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio da parte dell’INPS di prossima pubblicazione.”
Requisito per poter richiedere l’indennità è il fatto di non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e di non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, anche ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad es. chi ha p.iva come artigiano ed è dipendente part-time presso un’azienda).»
In aggiunta quanto precede aggiungo che potranno presentare domanda solo le seguenti categorie di lavoratori:
- liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS;
- lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (gestite da INPS), con la precisazione che “nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome”.
- Infine, al concorrere di particolari ulteriori requisiti, l’indennità potrà essere riconosciuta anche in favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti:
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori agricoli a tempo determinato;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.
La domanda per l’indennità di € 600,00 potrà essere presentata a partire dal 1 aprile 2020 sino al 30 aprile 2020.
Infine, ricordo che “il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 32, dispone la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola.
Tale disposizione stabilisce, infatti, che per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato al 1° giugno 2020. Pertanto, le domande di disoccupazione agricola saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020, ferma restando l’ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020.”
01 aprile 2020
Avv. Stefano Franchi