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Emergenza Coronavirus: misure a sostegno della liquidità delle imprese e a sostegno del lavoro – Moratorie bancarie e CIG
Il Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18 c.d. “Cura Italia” ha previsto, fra le altre, misure di sostegno finanziario e a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate dall’epidemia di Covid-19, nonché misure a sostegno del lavoro, come la Cassa Integrazione Guadagni (c.d. CIG), sia ordinaria che in deroga.
Segnalo qui, in particolare, due importanti provvedimenti.
1) La proroga fino al 30 settembre 2020 dei rimborsi di linee di credito, prestiti, mutui, leasing e in generale di finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. Rinvio, nel dettaglio, alla circolare dell’A.B.I. reperibile a questo link: https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000593_24%20marzo2020.pdf
Invito, tuttavia, a tenere in considerazione il fatto che l’adesione alle moratorie è oggetto di segnalazione in centrale rischi di Banca d’Italia e, pertanto, potrebbe avere ripercussioni negative sul rating dell’impresa, circostanza che sarà bene chiarire prima con il proprio istituto di credito. A questo link trovate la comunicazione dell’ABI circa le precisazioni che sul punto sono state date dalla Banca d’Italia in data 23 marzo u.s. in riferimento alle misure di moratoria previste dall’art. 56 comma 2, DL 18/2020: https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000609%2025%20marzo%202020.pdf
2) Con riferimento alla CIG, sia ordinaria che in deroga, varata dal DL Cura Italia, il 31 marzo u.s. “ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps. […] ABI ha concordato modalità semplificate per determinare l’importo dell’anticipazione (1.400 €), tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal Decreto Legge “cura-Italia”, in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile. […] si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente.”
Per chi fosse interessato, a questo link trovate l’articolo integrale e il testo della convenzione: https://www.abi.it/Pagine/news/AccordoABIpartisocialianticipoCig.aspx
Per una rassegna più puntuale dei provvedimenti varati in favore delle imprese rimando gli interessati ai propri consulenti fiscalisti di fiducia.
05 aprile 2020
Avv. Stefano Franchi