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Professionisti iscritti alle casse private: via libera al pagamento del bonus di maggio anche per loro. Considerazioni a latere sulle storture dello stato di diritto formale e sullo stravolgimento del principio di separazione dei poteri.
Il Governo, col decreto legge 104 del 14 agosto 2020, c.d. “decreto Agosto”, ha esteso anche ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato (le c.d. “Casse Private”) l’erogazione dell’indennità che era invece già stata riconosciuta per il mese di maggio a favore dei professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS.
Il “bonus maggio” sarà quindi erogato nella misura di € 1.000,00, a determinate condizioni, anche ad avvocati, dottori commercialisti, agenti di commercio, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, giornalisti, farmacisti, notai, geometri, ingegneri, professionisti della sanità, architetti e, in generale, a tutti i professionisti titolari di partita IVA che, per il solo fatto di essere obbligati dalla legge a versare i contributi ad enti di previdenza privati anziché all’INPS, si erano visti inspiegabilmente negare il contributo necessario per far fronte alla drastica decurtazione dei redditi da lavoro dovuta ai provvedimenti restrittivi assunti da Governo e Regioni per far fronte all’emergenza sanitaria da Coronavirus.
L’art. 13 del DL 104/2020 sana in tal modo una inspiegabile discriminazione fra tipologie di lavoratori autonomi e, segnatamente, fra categorie di professionisti, inizialmente operata dal Governo in palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
L’occasione di questo ennesimo “dietro front” ci porta a compiere una più ampia riflessione sullo stravolgimento dei meccanismi che regolano, o dovrebbero regolare, la funzione legislativa, sulla oramai evidente violazione del principio di separazione dei poteri e sulla sempre più marcata deriva che sta conducendo la nostra Repubblica Parlamentare verso una forma di governo di tipo presidenziale o, addirittura, verso una forma di stato tipica di paesi meno democratici e privi di un vero e proprio stato di diritto in senso formale e, quindi, di una marcata separazione fra poteri dello Stato come teorizzata con successo dal Montesquieu: legislativo, affidato ad una o più assemblee di eletti dal popolo (Parlamento, Camera, Congresso, Senato, ecc.); esecutivo affidato ad un Governo o ad un Presidente; giudiziario affidato ad una Magistratura.
In Italia continuiamo infatti ad assistere ad una legiferazione sempre più pervasiva adottata dal Governo, titolare del potere esecutivo e non di regola di quello legislativo, attraverso l’utilizzo dello strumento della decretazione d’urgenza, attuata in concreto in maniera sovente scomposta, ridondante, criptica, incoerente, altamente farraginosa, anche per l’assenza di un vaglio parlamentare ad opera delle sue Commissioni competenti, che produce inevitabile moltiplicarsi di errori, refusi e incongruenze.
Basti pensare al fatto che, così facendo, l’esame e l’elaborazione dei testi, sempre più corposi e mastodontici, passa frettolosamente per le scrivanie dei funzionari ministeriali invece che essere “processato”, suddiviso per materie, dalle meglio dotate (quanto meno in termini di organico e possibilità di revisione) Commissioni Parlamentari: la sola sproporzione fra risorse impiegate, in termini di personale, e misure da adottare appare in tutta la sua evidenza e il risultato scadente di tale produzione è sotto gli occhi di coloro che sono poi chiamati all’arduo compito di interpretare norme redatte con tecnica legislativa sempre più discutibile.
Si obietterà che, comunque, entro 60 giorni dalla sua emanazione il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento.
Tuttavia, come noto agli addetti, tale passaggio costituisce sempre più una mera formalità, una comparsata teatrale che non comporta vero e approfondito (ri)esame: la minoranza è costretta a trattare con la maggioranza circa l’esiguo numero di emendamenti che potranno essere esaminati, pena la declaratoria di non ammissibilità; normalmente gli emendamenti della minoranza vengono stralciati in toto automaticamente; la maggioranza vota e approva pedissequamente sulla base delle proposte del relatore di Governo… E si potrebbe continuare!
L’attuale numero dei parlamentari, sul quale oggi pende la “spada di Damocle” di un referendum confermativo i cui esiti (sui quali avremo modo di tornare) non sono stati adeguatamente chiariti agli italiani, aveva ed ha una sua ragion d’essere: esso consente, oltre che una adeguata rappresentatività della popolazione italiana stanziale e residente all’estero, la possibilità di esaminare e valutare più adeguatamente e simultaneamente un ampio numero di materie su cui appaia necessario legiferare, senza contare che il Parlamento, oltre alla funzione legislativa (attraverso la quale è chiamato ad esprimere indirizzo politico), svolge anche funzioni ispettive e di controllo.
Certamente, la tendenza alla iper regolamentazione e burocratizzazione di ogni settore del consorzio umano, tipica degli Stati moderni (specialmente laddove, come nel caso dell’Italia, aderiscano ad ordinamenti sovraordinati come la UE), rende senz’altro opportuno un adeguamento del funzionamento del nostro organo legislativo, che dovrebbe anzitutto passare attraverso la necessaria modifica e l’ammodernamento dei Regolamenti di Camera e Senato, che ne disciplinano i rispettivi funzionamenti.
Per rendere maggiormente “performante” il nostro organo legislativo, poi, nulla vieta di ipotizzare anche la modifica del sistema basato sul cosiddetto bicameralismo perfetto, che comporta la cosiddetta “navetta parlamentare”, ovvero il “ping pong” dei disegni di legge fra Camera e Senato per addivenire all’approvazione, in entrambe le sedi, di un univoco testo di legge.
Ma, a prescindere da queste considerazioni, quel che è certo è che, per l’ennesima volta, ci troviamo a dover rimarcare l’uso sproporzionato ed ingiustificabile che da anni viene fatto dello strumento previsto dall’art. 77 della Costituzione, ovvero dei provvedimenti provvisori con forza di legge che “in casi straordinari di necessità e di urgenza”, il Governo può adottare anche in assenza di delega da parte del Parlamento.
Questo strumento, pensato per rispondere alle esigenze dettate da situazioni imprevedibili (“casi straordinari“) di eccezionale emergenza (“necessità ed urgenza“), è diventato ormai da tempo il principale mezzo di legiferazione nel nostro Paese, con evidente esautorazione del Parlamento e stravolgimento del principio di separazione dei poteri, su cui si basano sia la nostra che tutte le moderne democrazie.
Nonostante l’Ordinamento, attraverso le norme contenute nella Costituzione, nei Regolamenti parlamentari e nella Legge 23.08.1988 n. 400, preveda in maniera molto chiara e precisa uno stringente sindacato circa la sussistenza dei caratteri di straordinarietà e di necessità ed urgenza, ponendo il relativo dovere di verifica in capo ad organi costituzionali (Presidente della Repubblica, Commissioni parlamentari, Camera, Senato), nella pratica tale controllo non sembra sortire alcun tangibile effetto.
Assistiamo, pertanto, impotenti ad un moltiplicarsi di prassi che poggiano su di una lettura delle norme della Carta Fondamentale distorta e piegata alla tendenza del potere esecutivo di accaparrare sempre più potere a danno della regola del diritto: si pensi alla reiterazione di decreti legge (eclatante il c.d. “milleproroghe”), ai decreti legge a catena, ai decreti a perdere, ai decreti legge che disciplinano materie eterogenee e dal contenuto sempre più imponente; senza contare il continuo ricorso alla questione di fiducia!
Per concludere questo breve contributo, potremmo dire che quando si potrebbe fare a meno dei decreti legge, per assenza dei presupposti “casi straordinari di necessità e di urgenza”, li si utilizza copiosamente; quando invece sarebbe opportuno e corretto utilizzarli, come strumento per rispondere con misure rapide, mirate e limitate ad una situazione eccezionale quale ad esempio la recente emergenza sanitaria, il potere esecutivo mostra di preferire impropriamente atti di rango sottordinato meramente amministrativo e privi di forza di legge, quali i “famigerati” DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) oppure, nel migliore dei casi, utilizza il decreto legge per auto delegare se stesso all’emanazione dei citati provvedimenti, e ciò anche al fine di derogare (in maniera peraltro illegittima) a diritti Costituzionalmente garantiti coperti da riserva di legge… nell’uno come nell’altro caso, ci troviamo di fronte ad una evidente stortura e ad una palese violazione dei principi cardine dello stato di diritto su cui si fonda la nostra democrazia.
21 agosto 2020
Stefano Franchi