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Consenso informato
La moderna dottrina del consenso informato, importata in Europa dagli U.S.A. (viene fatta risalire ad un processo del 1957), coinvolge i diritti che ruotano intorno al concetto di salute e di cura, nonché i principii giuridici cardine che regolamentano l’attività medico sanitaria. In tempi relativamente recenti la Legge n. 219/17, per prima, ha disciplinato in maniera organica la materia del consenso medico informato, introducendo inoltre la possibilità di realizzare disposizioni anticipate di trattamento, volgarmente note come “testamento biologico”. Tuttavia, il nostro Ordinamento giuridico conosceva da tempo il principio in base al quale è precluso al medico qualsiasi tipo di trattamento sanitario in difetto di un consenso libero ed informato del paziente, che costituisce presupposto primario del suo diritto di accettare, rifiutare o interrompere la terapia.
Tale principio non solo infatti era già presente, come vedremo, all’interno della nostra Costituzione, ma era stato altresì introdotto nel nostro Paese da varie leggi speciali che, incidentalmente, vi facevano già riferimento, da norme sovranazionali (trattati internazionali ratificati dall’Italia), da fonti di rango subordinato (ad es. il Codice Deontologico Medico e altri codici deontologici di professioni affini, nonché dall’elaborazione giurisprudenziale, in particolare della c.d. Giurisdizioni Superiori, ovvero la Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato. Come detto, il principio del consenso informato ha sempre goduto di un fondamento di rango costituzionale, potendosene rinvenire i presupposti all’interno della nostra Costituzione attraverso una lettura combinata degli artt. 2, 13 e 32, che sanciscono alcuni diritti della personalità, ovvero diritti soggettivi assoluti, ritenuti inviolabili, inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili e imprescrittibili (anche detti “diritti personalissimi”).
Queste norme costituzionali, unitamente prese, prevedono che il trattamento sanitario sia preminentemente volontario, in coerenza con i principi fondamentali d’identità e libertà della persona umana senziente e non.
Tali norme sono di importanza fondamentale, perché sanciscono che il cittadino italiano, in quanto persona umana, ha diritto di decidere liberamente circa le cure alle quali intende o non intende esser sottoposto, fatti salvi i casi nei quali sia legge stessa (riserva di legge rinforzata), per lo più per ragioni di tutela della salute pubblica o individuale in caso di patologia mentale, ad obbligare una persona a subire un determinato trattamento sanitario (che, in tal caso, viene definito, appunto, trattamento sanitario obbligatorio), e fatti altresì salvi i casi in cui ricorra una situazione d’urgenza o di emergenza (questione di vita o di morte) che consente ed impone, al medico, l’effettuazione di quegli interventi urgenti che risultino nel miglior interesse terapeutico del paziente che non sia in condizioni di esprimere la propria volontà al riguardo.
Tale diritto, che si traduce nel c.d. principio di autodeterminazione, non può e non deve subire compressioni o limitazioni al presentarsi di situazioni di fragilità che compromettano la facoltà dell’individuo di esprimere la propria volontà al riguardo.
La regola, dunque, è quella della libertà di cura, che contiene al suo interno, ovviamente, la libertà di non curarsi, anche se tale condotta, esponga il soggetto al rischio stesso della vita.
Il principio in base al quale il consenso medico è condizione necessaria per avviare o proseguire l’intervento sanitario è oggi sancito anche da una importante legge dello Stato, la L. 22 dicembre 2017 n. 219.